Ricorso in Cassazione per soli interessi civili dopo l’assoluzione penale

Presunzione di innocenza e impugnazione civile: preclusa la rivalutazione, anche incidentale, della responsabilità penale

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Il rapporto tra processo penale e tutela risarcitoria della vittima costituisce da sempre uno dei nodi più delicati dell’ordinamento. In esso si confrontano due esigenze di pari rango: da un lato, il diritto del danneggiato a ottenere il ristoro del pregiudizio subito; dall’altro, la tutela della presunzione di innocenza di chi sia stato definitivamente assolto.

Su questo equilibrio interviene in modo particolarmente significativo la sentenza n. 66/2026 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, che si colloca consapevolmente nel solco di un orientamento ormai consolidato, sia sul piano interno sia su quello sovranazionale.

La vicenda trae origine da un procedimento per peculato a carico del direttore di un canile sanitario comunale, inizialmente condannato in primo grado e successivamente assolto in appello con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, con conseguente revoca delle statuizioni civili. È proprio questo passaggio a segnare la linea di confine decisiva: una volta che l’assoluzione penale diviene irrevocabile, la responsabilità penale esce definitivamente dal perimetro del giudizio.

Il nuovo assetto normativo e sistemico dopo la riforma Cartabia

La decisione della Cassazione si inserisce nel quadro ridisegnato dalla riforma Cartabia, che ha inciso profondamente sulla disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili. L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150/2022, stabilisce che, quando l’impugnazione non investe più i capi penali, il giudice dell’impugnazione non è chiamato a decidere nel merito della domanda risarcitoria, ma – se il ricorso è ammissibile – deve limitarsi a rimettere la causa al giudice civile competente.

Questa scelta legislativa non ha natura meramente organizzativa, ma risponde all’esigenza di adeguare l’ordinamento interno ai principi di matrice costituzionale ed europea, in particolare: all’art. 27, comma 2, Cost.; all’art. 6, par. 2, CEDU ovvero alla Direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza.

Nel diritto dell’Unione e nella giurisprudenza della Corte EDU, il principio è ormai chiaro: una persona definitivamente assolta non può essere trattata come colpevole in alcun procedimento successivo, neppure in forma indiretta o implicita, e neppure quando la valutazione sia formalmente funzionale a un diverso tipo di responsabilità.

La continuità con la giurisprudenza di legittimità e il ruolo delle Sezioni Unite

La sentenza n. 66/2026 non costituisce un arresto isolato. Essa si pone in linea di continuità con l’elaborazione della stessa Cassazione, culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite “Capitano”, che ha recepito in modo esplicito i principi convenzionali e unionali in materia di presunzione di innocenza.

Già prima della riforma Cartabia, la Corte aveva chiarito che, una volta venuto meno il titolo penale, non è più consentito al giudice penale compiere alcuna valutazione, nemmeno incidentale, sulla colpevolezza dell’imputato, neppure ai fini delle statuizioni civili. La riforma ha trasformato questo approdo giurisprudenziale in regola positiva di sistema, imponendo una netta separazione dei piani.

In questa prospettiva, la Cassazione ribadisce che il superamento del c.d. giudizio penale “incidentale” non è una scelta discrezionale, ma una conseguenza necessitata del rispetto della presunzione di innocenza come diritto fondamentale.

Il perimetro dell’impugnazione e la funzione del giudizio di legittimità

È proprio alla luce di questo quadro che va letto il passaggio, centrale, sull’inammissibilità del ricorso della parte civile. La Corte chiarisce che l’inammissibilità non deriva automaticamente dall’assoluzione penale, ma dal modo in cui l’impugnazione viene articolata.

Con l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., il giudizio di Cassazione non è più la sede deputata a riesaminare il fatto sotto il profilo penale, bensì uno strumento di controllo finalizzato a verificare se la sentenza impugnata presenti vizi rilevanti secondo i parametri del diritto civile. In altri termini, la Corte di legittimità può intervenire solo se la parte civile deduce errori riconducibili alla disciplina dell’illecito aquiliano.

Quando, invece, l’impugnazione è interamente costruita su doglianze di violazione della legge penale, sulla ricostruzione del dolo o sulla qualificazione giuridica del fatto come reato, essa si colloca fuori dal perimetro funzionale tracciato dal legislatore e dalla giurisprudenza unionale. In tali casi, la Cassazione non può né riesaminare la responsabilità penale, né “tradurre” d’ufficio censure penalistiche in motivi civilistici, con la conseguenza inevitabile della declaratoria di inammissibilità.

La responsabilità civile come spazio autonomo e conforme al diritto UE

La tutela della vittima non viene compressa, ma ricollocata sul piano corretto. Dopo l’assoluzione penale, la domanda risarcitoria può sopravvivere solo se costruita come accertamento di un illecito civile autonomo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., secondo i criteri propri del diritto civile e la regola probatoria del più probabile che non.

È questa la soluzione che consente di bilanciare correttamente: il diritto al risarcimento del danneggiato; il diritto fondamentale dell’assolto a non subire alcuna forma di “reviviscenza” del giudizio penale.

Un equilibrio che non è solo interno, ma imposto dall’ordinamento europeo e ormai stabilmente recepito dalla giurisprudenza di legittimità.

Conclusioni

La sentenza n. 66/2026 conferma un cambio di paradigma ormai irreversibile: dopo l’assoluzione definitiva, penale e civile non sono più piani comunicanti. La presunzione di innocenza opera come limite sostanziale anche sul modo di esercitare l’azione civile e di costruire l’impugnazione.

L’azione risarcitoria resta possibile, ma a una condizione precisa: abbandonare definitivamente le categorie penalistiche e muoversi entro un perimetro civilistico coerente con i principi costituzionali, convenzionali e unionali. È questo il confine che la Cassazione, oggi, considera invalicabile.

Avv. Lorenzo Sozio