A cura dell’Avv. Lorenzo Sozio
Massima redazionale
In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, gli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 2020 non hanno determinato una generalizzata sospensione, per 542 giorni, dei termini di prescrizione del credito. In particolare, la sospensione prevista dall’art. 68 riguarda i termini di versamento e la fase della riscossione coattiva successiva alla notificazione della cartella o dell’ingiunzione già emessa, ma non opera sul termine entro il quale l’ente deve formare e notificare il titolo. Ne consegue che, qualora l’ingiunzione sia stata emessa e notificata dopo il decorso del termine quinquennale, il credito deve ritenersi prescritto e l’ingiunzione va annullata.
Giudice di Pace di Terracina, Dott. Pietro Tudino, sentenza del 22 luglio 2026, R.G. n. 1874/2023.
La normativa emergenziale adottata durante la pandemia non può trasformarsi in una proroga indiscriminata dei crediti vantati dagli enti pubblici.
È questo il principio affermato dal Giudice di Pace di Terracina con la sentenza del 22 luglio 2026, che ha accolto il ricorso proposto contro un’ingiunzione di pagamento emessa da I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.p.A. per conto del Comune di Terracina.
L’ingiunzione, notificata il 29 novembre 2023, traeva origine da una violazione del Codice della strada risalente al 25 dicembre 2017.
Il ricorrente aveva contestato sia la notificazione del verbale presupposto sia l’intervenuta prescrizione del credito. Il Giudice ha ritenuto regolare la prima notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, ma ha accolto il secondo motivo: al momento della notificazione dell’ingiunzione il termine quinquennale era ormai decorso.
La tesi della proroga di 542 giorni
La società concessionaria aveva sostenuto che il termine di prescrizione dovesse essere prorogato di 542 giorni, corrispondenti al periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Secondo questa impostazione, gli interventi normativi introdotti durante l’emergenza sanitaria avrebbero inciso anche sui termini non ancora scaduti, consentendo all’ente di notificare l’ingiunzione sino al giugno del 2024.
Una ricostruzione che avrebbe, di fatto, prolungato automaticamente la vita di tutti i crediti sottoposti a riscossione, indipendentemente dalla fase in cui si trovavano al momento dell’entrata in vigore della normativa.
Il Giudice di Pace non ha condiviso questa interpretazione.
Non tutte le sospensioni sono uguali
Il punto centrale della decisione riguarda l’esatta portata degli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 2020.
L’art. 67 ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso svolte dagli uffici degli enti impositori. La disposizione, però, non ha stabilito espressamente una sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza.
L’art. 68, invece, riguarda la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e, per effetto dell’estensione normativa, ingiunzioni fiscali.
La differenza non è soltanto terminologica.
La sospensione dei versamenti presuppone che il titolo sia già stato formato e notificato. Esiste già una cartella o un’ingiunzione e il contribuente è già stato formalmente chiamato a pagare. La norma interviene quindi nella fase successiva, impedendo temporaneamente l’avvio o la prosecuzione della riscossione coattiva.
Diversa è la situazione in cui, al momento dell’entrata in vigore della disciplina emergenziale, l’ente non abbia ancora emesso alcuna ingiunzione.
In questo caso non esiste ancora un versamento da sospendere né un titolo del quale differire la riscossione. Esiste soltanto il diritto dell’amministrazione di formare e notificare l’atto entro il termine previsto dalla legge.
Il contrasto giurisprudenziale
La sentenza dà espressamente atto dell’esistenza di orientamenti contrastanti.
Da una parte, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 2025 ha sostenuto una lettura più ampia degli effetti prodotti dalla normativa emergenziale.
Dall’altra, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 246 del 2025, ha escluso che gli artt. 67 e 68 abbiano determinato una generalizzata sospensione dei termini prescrizionali per l’intera durata di 542 giorni.
Il Giudice di Pace di Terracina ha scelto di aderire a questo secondo orientamento, richiamando anche la giurisprudenza del Tribunale di Civitavecchia.
Secondo tale impostazione, l’art. 68 disciplina unicamente le attività successive alla notificazione della cartella o dell’ingiunzione. Per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada, la normativa emergenziale può quindi incidere sulla riscossione di ingiunzioni già emesse, ma non sospende automaticamente il termine entro il quale l’ente deve provvedere alla loro emissione.
L’ingiunzione emessa dopo l’emergenza
Nel caso esaminato, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020 il Comune non aveva ancora emesso alcuna ingiunzione.
L’atto impugnato era stato formato il 31 ottobre 2023 e notificato il successivo 29 novembre, quindi molto tempo dopo la cessazione della fase emergenziale.
Non vi era pertanto alcun termine di versamento già in corso che potesse beneficiare della sospensione prevista dall’art. 68.
La sospensione non poteva essere utilizzata retroattivamente per estendere il termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto formare il proprio titolo.
Essendo la violazione risalente al 25 dicembre 2017, al momento della notificazione dell’ingiunzione il credito risultava prescritto.
Il ricorso è stato quindi accolto e l’ingiunzione integralmente annullata.
Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’incertezza e dell’attuale contrasto giurisprudenziale sulla materia.
Un principio importante per i contribuenti
La decisione assume rilievo perché impedisce che la disciplina emergenziale venga utilizzata come una proroga automatica e indifferenziata di qualsiasi credito pubblico.
Non è sufficiente richiamare genericamente il periodo Covid per sostenere che ogni termine sia stato sospeso per 542 giorni.
Occorre verificare quale attività dovesse essere compiuta, in quale fase si trovasse il procedimento e, soprattutto, se al momento della sospensione esistesse già una cartella o un’ingiunzione dalla quale derivasse un obbligo di versamento.
Quando il titolo non era stato ancora formato, la sospensione della riscossione non può diventare una sanatoria della successiva inerzia dell’amministrazione.
Nel diritto della riscossione il tempo non è un elemento secondario. È un limite all’esercizio del potere pubblico e una garanzia per il cittadino.
L’emergenza può sospendere un termine esistente. Non può riportare in vita un credito già prescritto.
