ADER viola la sospensione e iscrive il fermo? Il danno va risarcito

Quando il giudice sospende il preavviso di fermo, la procedura deve arrestarsi. Se Agenzia delle entrate-Riscossione procede ugualmente all’iscrizione, commette un illecito ex art. 2043 c.c. e risponde delle conseguenze dannose, la cui entità può essere liquidata equitativamente.

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Un provvedimento giudiziale di sospensione non è una semplice comunicazione della quale l’agente della riscossione possa valutare l’opportunità di tenere conto. Dal momento in cui il decreto viene notificato, la procedura deve arrestarsi e nessun fermo può essere iscritto fino alla revoca della misura o alla cessazione dei suoi effetti.

Lo ha affermato il Giudice di pace di Verbania, Dott. Filippo Bertozzi, con la sentenza n. 208/2026 del 29 luglio 2026, riconoscendo la responsabilità risarcitoria di Agenzia delle entrate-Riscossione per avere iscritto un fermo amministrativo nonostante la precedente sospensione giudiziale del relativo preavviso.

Il principio è chiaro: la riscossione non può proseguire contro l’ordine del giudice e l’eventuale fondatezza del credito non rende lecita la violazione.

La vicenda

La proprietaria di un’autovettura aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo, contestando le cartelle poste a fondamento della misura e chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva.

Con decreto del 9 novembre 2024, il Giudice di pace aveva accolto l’istanza cautelare e sospeso inaudita altera parte il preavviso. Il provvedimento era stato regolarmente notificato ad ADER, che aveva quindi acquisito formale conoscenza dell’obbligo di arrestare la procedura.

Nel febbraio 2025, tuttavia, il fermo veniva ugualmente iscritto al Pubblico registro automobilistico. La destinataria promuoveva così un autonomo giudizio risarcitorio, non più diretto a contestare la validità delle cartelle, ma a ottenere il ristoro dei danni provocati dall’iscrizione eseguita in violazione della sospensione.

ADER aveva insistito sulla legittimità della pretesa creditoria e delle cartelle sottostanti. Il Giudice di pace ha però ritenuto tali difese estranee all’oggetto del giudizio: non si trattava di stabilire nuovamente se il credito esistesse, ma di verificare se l’agente della riscossione potesse procedere mentre il provvedimento era sospeso.

La risposta non poteva che essere negativa.

L’illecito prescinde dalla validità delle cartelle

La parte più significativa della decisione riguarda l’autonomia della responsabilità di ADER rispetto alle vicende del credito.

Anche qualora le cartelle fossero valide e la pretesa risultasse, all’esito del giudizio, effettivamente fondata, l’agente della riscossione non avrebbe comunque potuto iscrivere il fermo durante l’efficacia della sospensione. Il decreto giudiziale aveva temporaneamente paralizzato la procedura e impediva il compimento degli atti successivi.

ADER non poteva sostituire la propria valutazione a quella del Giudice, né anticipare l’esito dell’opposizione ritenendo che la fondatezza del credito rendesse superfluo il rispetto della misura cautelare. Fino a quando il decreto restava efficace, l’unico comportamento legittimo era l’arresto della procedura.

L’illecito, dunque, non deriva necessariamente dall’avere agito per un credito inesistente, ma dall’avere esercitato il potere di riscossione in un momento nel quale tale esercizio era vietato da un provvedimento giurisdizionale conosciuto dall’ente.

Il Giudice di pace ha perciò qualificato la condotta come negligente e l’ha ricondotta alla responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c. La notificazione del decreto dimostrava che ADER era stata posta nelle condizioni di impedirne la violazione; l’avvenuta iscrizione evidenziava, invece, il mancato adeguamento della procedura all’ordine ricevuto.

Eventuali disfunzioni organizzative, automatismi informatici o carenze nelle comunicazioni tra uffici restano problemi interni all’ente e non possono essere riversati sul contribuente. Spetta all’agente della riscossione predisporre un’organizzazione idonea a dare tempestiva esecuzione ai provvedimenti giudiziari.

Se ciò non avviene e il fermo viene ugualmente iscritto, ADER ne risponde.

La prova del danno e la liquidazione equitativa

L’accertamento della responsabilità deve essere tenuto distinto dalla successiva determinazione del danno.

La violazione del decreto consente di affermare l’illiceità della condotta, ma il danneggiato deve comunque allegare e dimostrare le conseguenze concretamente derivate dall’indisponibilità del veicolo. Possono venire in rilievo le spese per il noleggio di un mezzo sostitutivo, per taxi o trasporto pubblico, le perdite professionali, le difficoltà negli spostamenti necessari per esigenze familiari o sanitarie e gli eventuali costi sostenuti per ottenere la cancellazione della formalità.

Il giudice ha ritenuto provata l’esistenza di un pregiudizio causalmente collegato alla condotta di ADER e, non essendo possibile determinarne analiticamente l’ammontare per carenza documentale, lo ha liquidato in via equitativa in euro 250, oltre rivalutazione monetaria e interessi, condannando l’ente anche alle spese di giudizio.

La valutazione equitativa non sostituisce la prova dell’esistenza del danno, ma interviene quando il pregiudizio risulti accertato e sia difficile tradurlo con precisione in una somma di denaro. Non tutte le conseguenze dell’indisponibilità di un veicolo, infatti, sono documentabili attraverso fatture o ricevute: l’incidenza sull’attività lavorativa, sull’assistenza di un familiare o sull’organizzazione quotidiana può essere dimostrata anche mediante presunzioni, testimonianze e allegazioni circostanziate.

Una volta accertato il danno, il giudice può determinarne l’entità ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., considerando la durata dell’indisponibilità, la destinazione del veicolo, la presenza di mezzi alternativi e le concrete esigenze professionali e familiari del danneggiato.

Resta esclusa la risarcibilità dei meri fastidi o dei disagi bagatellari. Ciò non significa, però, che ogni conseguenza debba essere provata contabilmente, né che la difficoltà di quantificazione possa trasformarsi in un’esenzione da responsabilità per l’autore dell’illecito.

Quando il giudice ordina di fermarsi, ADER deve fermarsi

La sentenza ribadisce che anche l’agente della riscossione è soggetto alle regole ordinarie della responsabilità civile. Il potere di riscuotere non comprende quello di ignorare un provvedimento giudiziale e la fondatezza del credito non rende facoltativo il rispetto della sospensione.

La prova offerta dal danneggiato potrà incidere sull’entità della somma liquidata, ma non muta il principio posto alla base della decisione: quando ADER, pur conoscendo il decreto, prosegue la procedura e iscrive il fermo, pone in essere una condotta illecita e deve risarcirne le conseguenze.

Il credito può anche risultare dovuto. Ma fino a quando il giudice ordina di fermarsi, la riscossione deve fermarsi.

Massima

Integra responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. la condotta di Agenzia delle entrate-Riscossione che, ricevuta la notificazione del decreto di sospensione dell’efficacia esecutiva del preavviso di fermo, ometta di arrestare la procedura e iscriva ugualmente il fermo al PRA. Nel giudizio risarcitorio sono irrilevanti la validità delle cartelle sottostanti e l’esito dell’opposizione, poiché l’illecito deriva autonomamente dall’inosservanza del provvedimento giudiziale. Accertata l’esistenza del pregiudizio, la sua entità può essere determinata equitativamente quando risulti impossibile o particolarmente difficile fornirne una precisa quantificazione.

a cura di Avv. Lorenzo Sozio del Foro di Napoli