Guida con cellulare: la nuova legge punisce chi ha più punti sulla patente?

Il paradosso normativo tra l’art. 218 e l’art. 218-ter CdS: profili di contrasto e proposta interpretativa sistematica

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INTRODUZIONE

Con la Legge n. 177 del 25 novembre 2024, il legislatore è intervenuto in maniera incisiva sulla disciplina sanzionatoria accessoria alla circolazione stradale, introducendo l’art. 218-ter del Codice della Strada e contestualmente modificando il comma 2 dell’art. 218. L’obiettivo dichiarato della riforma era chiaro: rafforzare la risposta sanzionatoria nei confronti dei soggetti che, già penalizzati da pregresse decurtazioni di punti, continuano a commettere violazioni. Tuttavia, il coordinamento tra le due disposizioni ha generato un contrasto sistematico di non poco conto, che rischia di compromettere proprio la ratio perseguita.

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE

L’art. 218-ter disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio e prevede, in caso di violazioni specifiche da parte di conducenti con un punteggio inferiore a venti, una sospensione breve, automatica e immediata, della durata di sette o quindici giorni, raddoppiabile in caso di incidente. Tale sospensione viene applicata direttamente dall’organo accertatore, senza necessità di ordinanza prefettizia. Il comma 5 dell’articolo ne sancisce l’autonomia: la sospensione decorre dal giorno del ritiro, la patente è conservata presso il comando, e viene restituita allo scadere del termine.

Contemporaneamente, l’art. 218, comma 2, nel nuovo testo riformato, prevede che, almeno in alcuni casi specifici di violazione già rientranti nell’art. 218-ter (es. l’uso del cellulare alla guida, ex art. 173, comma 3-bis), la patente debba essere trasmessa alla Prefettura dopo la sospensione breve, con possibilità per il Prefetto di disporre una seconda sospensione ordinaria, aggiuntiva, con decorrenza successiva.

L’ANTINOMIA NORMATIVA

Da questa sovrapposizione nasce una tensione normativa evidente. Il comma 5 dell’art. 218-ter definisce un sistema chiuso, compiuto, senza necessità di ulteriori provvedimenti. Il comma 2 dell’art. 218, nella sua parte finale, reintroduce invece un meccanismo sanzionatorio prefettizio successivo e cumulativo. Il risultato? Una duplicazione automatica della sanzione, per il medesimo fatto, in assenza di qualunque valutazione di merito o discrezionalità.

LA DISTORSIONE DELLA RATIO LEGISLATIVA

Ma il problema più grave emerge per i conducenti che, al momento della violazione, possiedono un punteggio superiore a venti. Questi soggetti, spesso conducenti abituali e corretti, si trovano paradossalmente in una posizione più sfavorevole rispetto a chi ha già perso punti per precedenti infrazioni.

Il sistema attuale, infatti, li espone al ritiro immediato della patente da parte degli agenti accertatori, con trasmissione del documento alla Prefettura e nessuna certezza sui tempi e sull’esito della sospensione. La sanzione accessoria non è automatica, ma dipende dall’ordinanza del Prefetto, che può arrivare giorni o settimane dopo, lasciando il conducente in una condizione di sospensione di fatto, priva di qualunque tutela concreta.

Nel frattempo, non è possibile guidare, non si ha diritto a sapere in tempi brevi se la patente sarà restituita o sospesa, e spesso si resta ostaggio di una burocrazia lenta e incerta. Questa situazione si configura come una vera e propria penalizzazione del conducente virtuoso, che, non beneficiando della sospensione breve automatica prevista per chi ha meno di venti punti, si ritrova bloccato, senza sapere per quanto tempo.

PROPOSTA INTERPRETATIVA: CONCORSO APPARENTE DI NORME

Alla luce di questa evidente disfunzione, è necessario ricorrere ai principi generali del diritto punitivo – legalità, proporzionalità, e ne bis in idem – per risolvere l’antinomia normativa. In particolare, il comma 5 dell’art. 218-ter deve essere inteso come lex specialis, destinata a prevalere sul procedimento ordinario disciplinato dall’art. 218. E non solo per chi ha meno di venti punti, ma per tutte le ipotesi riconducibili alla logica della sospensione breve.

In questa prospettiva, anche i conducenti con più di venti punti dovrebbero poter beneficiare della sospensione breve automatica, con ritiro immediato della patente, durata certa e restituzione al termine del periodo, senza necessità di attendere l’ordinanza prefettizia.

Tale interpretazione consente di superare l’attuale squilibrio e di offrire una tutela concreta a chi, pur avendo mantenuto un punteggio elevato, si trova ingiustamente penalizzato da un meccanismo farraginoso e poco garantista.

SOLUZIONE SISTEMATICA E COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

La lettura conforme ai principi costituzionali e sovranazionali impone di evitare una duplicazione automatica delle sanzioni, che produrrebbe una sproporzione irragionevole. La sospensione ordinaria ex art. 218 dovrebbe essere applicabile solo ove non sia già intervenuta, in modo pieno ed effettivo, la sospensione breve ex art. 218-ter. L’opzione interpretativa conforme consente di preservare la coerenza del sistema e di tutelare i diritti del cittadino-conducente, evitando sanzioni plurime per lo stesso fatto.

CONCLUSIONE

Il coordinamento tra art. 218 e 218-ter CdS necessita di una lettura sistematica e costituzionalmente orientata. Solo attraverso l’applicazione del principio del concorso apparente di norme, e il riconoscimento della specialità funzionale del comma 5 dell’art. 218-ter, è possibile evitare una sanzione doppia o una sospensione illogicamente più afflittiva per chi ha più punti. Una riforma nata per tutelare la sicurezza stradale non può generare diseguaglianze e disarmonie punitive: è il momento di ripensare l’equilibrio tra efficienza sanzionatoria e garanzie fondamentali, offrendo soluzioni effettive anche a chi, per assurdo, oggi viene penalizzato proprio perché ha mantenuto intatto il proprio punteggio.

Avv. Lorenzo Sozio