ETILOMETRO NON OMOLOGATO: PROVA INUTILIZZABILE

La mancanza di omologazione dell’etilometro rende il risultato alcolimetrico inutilizzabile ai fini della prova penale.

di Avv. Lorenzo Sozio

Nel processo penale, la prova non è una semplice questione di quantità o di percezioni soggettive. È una questione di regole, e ogni regola – se si parla di strumenti tecnici – deve essere rispettata in modo preciso. Quando si contesta un reato come la guida in stato di ebbrezza, quello che conta non è semplicemente l'accertamento, ma come viene eseguito.

L’etilometro – l’apparecchio che misura la quantità di alcol nel sangue – deve essere omologato secondo la legge. Se manca l’omologazione, o se l’apparecchio non è stato mantenuto e revisionato correttamente, il suo responso non può essere considerato una prova valida. Questo non è un cavillo: è il risultato di un principio di base del diritto penale.

La responsabilità si fonda su prove legali, non su strumenti approssimativi.

Non basta che l’etilometro funzioni: deve essere omologato, cioè riconosciuto ufficialmente come affidabile dallo Stato, attraverso un procedimento tecnico preciso. Lo stabilisce l'articolo 379 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

La Cassazione penale, con la recente sentenza n. 37631/2023, ha confermato che senza omologazione il risultato dell’etilometro non ha valore giuridico. Non importa che l'apparecchio sia stato verificato o che "funzionasse" nel caso concreto: senza omologazione, il test non può essere usato per condannare. È un principio semplice: o la prova è conforme alla legge, o non è prova.

Nel diritto penale anche una sola anomalia tecnica può cambiare tutto. Questo è ciò che si intende parlando di “prova liquida”: se la catena di affidabilità si spezza anche in un solo punto, il risultato tecnico non può essere considerato valido.

Il Tribunale di Terni, nella sentenza n. 574/2023, ha assolto un imputato proprio perché l’etilometro usato – il DRAGER MKIII 7110 – presentava irregolarità gravi: mancanza di documentazione corretta, omologazione non tracciabile, verifiche periodiche non regolari. In casi simili, non è necessario dimostrare che l’apparecchio abbia effettivamente sbagliato la misurazione: è sufficiente la violazione delle regole per rendere il dato inutilizzabile.

Molti credono, sbagliando, che sia meglio chiudere subito un processo con un rito alternativo. Ma quando si parla di accertamenti tecnici, il dibattimento è spesso l'unico modo per difendersi davvero. Solo durante il processo ordinario, infatti, si possono sollevare eccezioni puntuali sull’inutilizzabilità della prova. Nei procedimenti alternativi, questi controlli non si possono sempre fare. Chi patteggia, in molti casi, rinuncia a far emergere vizi che avrebbero potuto cambiare l’esito del processo.

In materia di guida in stato di ebbrezza – come in tutto il diritto penale – non basta che il fatto sia "probabile" o "presunto". Serve una prova piena, raccolta con strumenti regolari e secondo procedure corrette. Se l’etilometro non è omologato, la prova non è valida. Se la prova non è valida, non si può condannare. Difendersi nel processo penale significa esercitare un diritto garantito dalla Costituzione, e pretendere che ogni accertamento sia conforme alla legge. Nel processo penale, la forma non è un orpello: è sostanza.