CARTELLE: PRESCRIZIONE IN 5 ANNI

Non conta il tipo di imposta, ma l’atto con cui viene riscossa. La Cassazione parla chiaro: dopo cinque anni, il debito si estingue.

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La questione della prescrizione delle cartelle esattoriali è stata per anni terreno di incertezza e contrasti interpretativi. Ma oggi possiamo dire che l’orientamento della Corte di Cassazione è diventato chiaro, univoco e — soprattutto — consolidato.

Con le sentenze n. 28576/2017 e n. 30362/2018, la Cassazione ha dato piena continuità a quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397/2016: tutte le cartelle esattoriali, indipendentemente dall’ente impositore (che sia INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni o altri), si prescrivono in cinque anni, salvo che la legge preveda un termine diverso e più breve.

Il principio è semplice, ma ha cambiato le regole del gioco: non è importante quale imposta si sta cercando di riscuotere (che sia IRPEF, IVA, contributi INPS, multe o tasse comunali), ma il tipo di atto su cui si basa la riscossione.

Se l’ente – qualunque esso sia – sta agendo tramite una cartella esattoriale, quella cartella è un titolo amministrativo autonomo e, come tale, segue la prescrizione di cinque anni, salvo diversa previsione specifica.

In altre parole:
non si guarda più alla “natura del tributo”, ma alla “forma dell’atto” con cui si pretende il pagamento.
E poiché la cartella è un atto amministrativo esecutivo, vale la prescrizione breve, anche se si tratta di imposte che normalmente avrebbero una prescrizione decennale.
Una volta notificata la cartella esattoriale, se non viene attivata alcuna procedura interruttiva, trascorsi cinque anni, il diritto alla riscossione si estingue.

Questa impostazione ha messo fine alla vecchia prassi secondo cui si pretendevano pagamenti dopo dieci anni, facendo riferimento alla prescrizione ordinaria. Ora vale la regola dei cinque anni, in piena tutela del contribuente.

Un passaggio chiave della sentenza 30362/2018 lo chiarisce così:"una volta divenuta definitiva l’obbligazione tributaria, l’ente impositore è soggetto alla prescrizione quinquennale, che decorre dalla notifica della cartella esattoriale e non può essere interrotta se non da un atto giuridicamente idoneo."

Questa evoluzione giurisprudenziale ha effetti pratici enormi: può permettere al contribuente di far dichiarare l’estinzione del debito e di opporsi efficacemente a pretese ormai decadute.