Con la sentenza n. 374/2025 del 20/03/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante per il diritto fallimentare: non ogni mancanza di registri contabili integra automaticamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
In parole semplici, perdere, smarrire o persino buttare via scritture e registri della società non costituisce di per sé un reato, se non si prova che dietro quel comportamento c’era la volontà precisa di nuocere ai creditori o di ottenere un vantaggio indebito. Questo perché il reato richiede non solo il fatto materiale (i documenti che mancano), ma anche il cosiddetto “dolo specifico”: l’intento consapevole e finalizzato a creare un danno o a trarne un profitto.
Nel caso deciso, i giudici di merito si erano fermati al dato oggettivo — le scritture contabili erano sparite — senza approfondire perché ciò fosse avvenuto. La Cassazione ha cassato la sentenza su questo punto e ha rinviato alla Corte d’Appello di Bari per un nuovo esame, precisando che il dolo specifico non può essere dato per scontato.
Perché è importante?
Questo chiarimento evita che semplici disorganizzazioni, errori di gestione o negligenze diventino automaticamente reati gravi. La bancarotta documentale è un reato grave, ma deve poggiare su una prova chiara di intenzionalità, non solo su omissioni o trascuratezze.
In sostanza, la Cassazione ribadisce un principio essenziale: la distinzione tra colpa e dolo non è solo una questione teorica, ma incide concretamente sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, sulla responsabilità penale dell’imputato ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. b), del D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che ha sostituito la previgente disciplina contenuta nell’art. 216, comma 1, n. 2, l.fall.
La giurisprudenza consolidata, infatti, richiede che per la bancarotta documentale sia accertata non solo la condotta materiale di sottrazione o distruzione delle scritture, ma anche la finalizzazione specifica della condotta a ledere i creditori o a conseguire un ingiusto profitto (cfr. Cass. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304; Cass. Sez. 5, n. 33114 dell’08/10/2020, Rv. 279838).
Avv. Lorenzo Sozio