A cura di Avv. Lorenzo Sozio
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 448/2025 (depositata il 5 maggio 2025), si è espressa su un tema di grande rilievo: l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Nel caso deciso, un imputato aveva proposto ricorso contro l’ordinanza di archiviazione, sostenendo di avere un interesse concreto e attuale a rimuovere tale provvedimento per evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale, temendo che ciò potesse pregiudicare opportunità lavorative e professionali. La Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che l’iscrizione dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto nel casellario non costituisce un pregiudizio concreto e attuale tale da legittimare l’impugnazione.
La Suprema Corte ha richiamato le Sezioni Unite (sentenza n. 38954/2019) che hanno chiarito: l’iscrizione nel casellario di tale provvedimento ha una funzione puramente “memorialistica” e interna al sistema giudiziario, senza effetti pregiudizievoli per la persona indagata nei rapporti con enti pubblici o privati, salvo espresse richieste di certificazioni da parte dell’interessato.
In altre parole, la Corte ha stabilito che l’iscrizione non incide sui diritti fondamentali dell’indagato, né configura una “macchia” pubblica o un precedente giuridico in senso stretto. È una registrazione che resta confinata negli archivi giudiziari e non equivale a una condanna.
Il ricorrente sosteneva anche che l’iscrizione potesse avere effetti negativi in eventuali procedimenti civili per risarcimento danni, ma la Cassazione ha respinto anche questa tesi, evidenziando che l’archiviazione penale per tenuità del fatto non vincola né pregiudica il giudice civile, che resta libero di valutare autonomamente i fatti.
Un principio chiave emerge dalla sentenza: l’interesse concreto e attuale a impugnare non può coincidere con un pregiudizio meramente potenziale o ipotetico. Serve un danno giuridicamente rilevante, diretto e attuale, non semplicemente “temuto” o “eventuale”.
In sintesi, la Corte ha chiuso la porta a chi intende contestare l’archiviazione per particolare tenuità solo per eliminare l’iscrizione nel casellario, ritenendo tale iscrizione non lesiva in sé dei diritti dell’interessato, ma semplice atto amministrativo interno al sistema giudiziario.